Un lungo applauso ha accompagnato l’approvazione in Senato, con 180 sì, 71 no e 6 astenuti, del disegno di legge sul testamento biologico che introduce in Italia le disposizioni anticipate di trattamento consentendo anche l’interruzione di nutrizione e idratazione artificiali.

Sono passati dieci anni dalla morte di Piergiorgio Welby e otto dalla scomparsa di Eluana Englaro. Un tempo infinito, durante il quale tante altre persone hanno chiesto fino all’ultimo dei loro giorni l’approvazione di una legge che prevedesse le Dat, ovvero  le Disposizioni anticipate di trattamento, tra questi anche Fabiano Antoniani, dj Fabo.

A votare a favore Pd, M5s, Liberi e uguali, Ala, Autonomie (con l’eccezione di Lucio Romano) e alcuni senatori del gruppo Misto. Contrari alla legge Ap, Federazione della libertà-Idea, Udc, Forza Italia (che ha lasciato libertà di coscienza), Lega.

Presenti a Palazzo Madama anche alcuni rappresentanti dell’associazione Luca Coscioni, tra i quali Emma Bonino, visibilmente commossa al momento dell’approvazione della legge, e Mina Welby. “Qualche lacrima è uscita quando abbiamo visto il cartellone del voto, qualche emozione forte anche in ricordo di una lunghissima battaglia. Più di dieci anni fa quel dibattito insopportabile sul caso Englaro che mi toccava presiedere con qualche insulto. E quanto tempo, quanta fatica per arrivare a una legge di umanità”, ha commentato all’Ansa Emma Bonino.

Anche piazza Montecitorio, dove si teneva il sit in dell’associazione Luca Coscioni, è esplosa in un grido di gioia al momento dell’approvazione della legge. Lì c’era anche il tesoriere dell’associazione, il radicale Marco Cappato che ieri è stato interrogato nel processo per la morte di dj Fabo.

Dal mondo politico sono in tanti a salutare favorevolmente la legge sul testamento biologico. “Un passo in avanti nella direzione della libertà e della consapevolezza dei diritti del malato”.

Per il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Luigi Zanda è “una bella giornata per il Senato. È stata approvata una legge per la dignità delle donne e degli uomini. Abbiamo tutti diritto a una nascita dignitosa, a una vita dignitosa e anche, finalmente, a una morte dignitosa”. Una legge che “autorizza tutti noi – ha aggiunto Zanda – a prevedere, quando ancora siamo nel pieno delle nostre facoltà, in grado di intendere e di volere, a decidere che non vogliamo accanimenti terapeutici nel momento finale della nostra vita”.

Secondo la presidente della Camera Laura Boldrini l’approvazione della legge è un “positivo atto di responsabilità del Parlamento”.

Il testo è composto da soli cinque articoli che però cambieranno sensibilmente il rapporto medico-paziente e la possibilità della persona o dei parenti della persona di dare indicazioni sulle volontà di cura del paziente stesso. Ecco cosa prevede la legge, punto per punto.

Consenso informato

“La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazione”, si legge nell’articolo 1 della legge che introduce la possibilità del “consenso libero e informato della persona interessata”, cioè un documento scritto (o altre forme nel caso in cui il paziente sia impossibilitato) per esprimere le proprie volontà – che possono essere sempre modificate o revocate in qualsiasi momento – riguardo alle cure e ai trattamenti. Nel consenso “si incontrano – si legge nel testo – l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”.

Nutrizione e idratazione artificiale

Sempre nell’articolo 1 è specificato cosa può essere previsto nelle volontà del paziente che ha il diritto di rifiutare “qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Tra questi rientrano anche la nutrizione e l’idratazione artificiale. L’articolo 1, inoltre, solleva da responsabilità civile o penale il medico il quale “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”.

Terapia del dolore e divieto di accanimento sul paziente

Il medico deve sempre garantire al paziente una terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative, adoperandosi per alleviare le sue sofferenze. “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte – si legge nell’articolo 2 – il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.

Minori e incapaci

Il consenso informato e’ espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

Dat – Disposizioni anticipate di trattamento

Articolo molto importante, perché introduce la possibilità per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di dare disposizioni anticipate di trattamento in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi. In questo modo può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari e indicare anche una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Come il consenso informato, anche le Dat devono essere in forma scritta oppure videoregistrate se il paziente non è in grado di scrivere e il medico è tenuto a rispettarle. Gli unici cambiamenti possibili sono quelli apportati dal paziente stesso oppure nel caso in cui le disposizioni “appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione”. Le Dat, inoltre, sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce, in caso di emergenza.

Pianificazione condivisa delle cure 

Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

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Unione Comunale dei Circoli del Partito Democratico sul territorio di Pontassieve. Account di servizio.